Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
Il legislatore, a più riprese, ha previsto norme speciali di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal decreto Agosto è senz’altro quella caratterizzata da maggiori elementi di appeal per i contribuenti, a partire dal (quasi) azzeramento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, che arriva al 3%, contro le vecchie aliquote molto più elevate (12%-14%).
Proprio per questo motivo lo Studio Tagliabue ha predisposto una Circolare per i propri Clienti volta a chiarire i cambiamenti normativi semplificando i contenuti della norma.
Ambito soggettivo
La rivalutazione compete, in primo luogo, alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che adottato i principi contabili italiani (OIC). L'art. 15 della L. 342/2000 estende i benefici alle società di persone commerciali e alle imprese individuali.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000. Trattasi, quindi:
▪ dei beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i "meri" costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
▪ delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione eseguita ai sensi del DECRETO AGOSTO 2020 riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (c.d. "bilancio di riferimento") e deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2020. Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, è possibile eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020 (es. bilancio dell'esercizio chiuso al 30.6.2020), purché esso sia approvato in data successiva al 14.10.2020 e i beni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
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