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CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del DL 73/2021.

Beneficiari
L’art. 32 del D.L. n. 73/2021, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del CoVid-19, riconosce un bonus sanificazione:
➢ ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
➢ alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Spese ammissibili
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Ammontare del credito
Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro. Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007). Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

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